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Codice Etico

Codice Etico e deontologico
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ANALISI DEI SEGNI IN DIAGNOSTICA GRAFICA SIMBOLIZZATA
(AIDAS- DGS);
INTERNATIONAL SIGN ANALISYS IN DIAGNOSTIC SYMBOLIZED GRAPHIC ASSOCIATION
(ISAD – SGA)
Articolo 1. Il codice ha lo scopo di individuare, precisare e regolare i diritti e i doveri di chi esercita la professione, (ma
anche di chi conosce il Metodo Angeloni, essendo iscritto all’AIDAS-DGS). Le regole del presente codice etico e
deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’albo dell’associazione AIDAS-DGS. L’esperto, diplomato nella
nostra associazione è tenuto alla sua conoscenza e l’ignoranza delle stesse non esime dalla responsabilità disciplinare.
Queste regole vengono applicate anche in casi di prestazioni a distanza (con qualsiasi mezzo elettronico o telematico)
Articolo 2. L’inosservanza delle regole stabilite in questo codice etico e deontologico e ogni comportamento contrario
alla dignità della nostra associazione (onestà intellettuale, correttezza, segreto professionale) sarà punito secondo le
procedure stabilite nel regolamento disciplinare.
Articolo 3. Colui che esercita deve aver regolarmente preso il diploma rilasciato dall’AIDAS-DGS per cui è un
“esperto in diagnostica grafica simbolizzata e analisi del segno” (analista del segno grafico simbolizzato- analista
del segno – esperto in analisi dei segni)
Articolo 4. L’AIDAS–DSG rilascia attestati e diplomi (privati) a professionisti diplomati o laureati. L’esperto in
“diagnostica grafica simbolizzata e analisi del segno” deve astenersi dal fare diagnosi in settori riservati al campo della
medicina o della psicologia e in qualsiasi altro settore non di pertinenza. L’analista del segno lavora nei limiti delle
proprie competenze, utilizzando il metodo relativo alla propria disciplina appreso nel percorso formativo
dell’Associazione AIDAS-DGS
Articolo 5. L’analista del segno lavora su manoscritture e su disegni sia originali che di copie telematiche o anche di
fotocopie, quando non si tratta di perizie del Tribunale civile o penale in cui i documenti devono essere esclusivamente
originali.
Articolo 6. L’analista del segno si è diplomato nell’associazione che appartiene alle Scienze Umane e con i suoi studi
accresce la conoscenza sulla condotta umana e ha come dovere promuovere il benessere della persona nell’equilibrio
delle sue potenzialità, indipendentemente dalla medicina o dalla psicologia a cui spetta la diagnosi e la terapia, la
valutazione del comportamento psichico e la psicoterapia.
Articolo 7 L’attività dell’esperto in analisi dei segni impone il rispetto dei valori morali e professionali come è stabilito
dal codice civile e dall’etica e dalla deontologia della nostra professione. Deve essere indipendente, avere il senso di
umanità, e non deve essere condizionato da ingerenza altrui (potere, denaro, clientelismo, arrivismo), da pregiudizi
relativi al sesso, alla etnia, alla politica, alla classe sociale, alla religione.
Articolo 8. Fondamentale è un comportamento non giudicante, per cui l’esperto in analisi dei segni deve usare tatto,
discrezione, prudenza, e utilizzare un linguaggio chiaro, non ambiguo, semplice, neutrale e imparziale e privo di
compiacimento narcisistico. Non deve utilizzare le informazioni che può trarre dalle analisi o dai documenti che
possiede per danneggiare gli altri o per ottenere impropri vantaggi personali o per chiunque..
Articolo 9. Deve rifiutare di utilizzare un documento per scopi di studio o pubblicarlo on line o su una rivista senza
l’autorizzazione scritta e senza la firma del soggetto che ha richiesto l’analisi. Inoltre non deve dare il proprio parere su
un documento di cui ha notizia che sia stato sottratto illegalmente o rubato. Il segreto professionale va sempre tutelato.
L’associazione chiederà un parere legale e cercherà di avere un legale di riferimento sia per consulenze che per
controversie.
Articolo 10. L’analista del segno nelle attività di ricerca e comunicazione dei risultati e anche nelle attività didattiche
deve valutare attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e
fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti
dei risultati. Il lavoro scientifico segue la metodologia galileiana (osservazione, valutazione, analisi dei risultati,
riproducibilità, conclusioni e ipotesi di lavoro). La documentazione deve essere adeguata ed attendibile. Nel presentare
i risultati delle proprie ricerche, l’analista del segno è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 11. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel
rispetto delle altrui competenze. Redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di
professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della
prestazione. Nel rapporti tra colleghi della stessa associazione l’analista del segno si ispira al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza.
Articolo 12. Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione l’analista del segno stimola negli studenti, allievi
e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 13. L’analista del segno si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro
formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi
lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi
siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi
in danno per gli utenti o per il decoro della professione, l’analista del segno è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al consiglio direttivo dell’Associazione AIDAS-DSG.
Articolo 14. L’analista del segno non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento
della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, ma il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale,
conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di
trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Articolo 15. La diffusione di alcune parti del “metodo Angeloni” a persone non iscritte all’AIDAS- DSG o tramite
pubblicazioni su libri, testi, manoscritti o tramite mass – media, internet o qualunque altro mezzo, comprese le
tecnologie avanzate, costituisce violazione deontologica grave, perché per la nostra associazione questa modalità di
comportamento è un crimine etico la cui punizione riguarda sia l’espulsione dall’associazione sia un procedimento
penale. Costituisce inoltre, aggravante pericoloso, avallare con la propria opera professionale (con la firma o dietro le
quinte) attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi
autorizzati all’esercizio di attività simile alla nostra associazione. In questo caso il furto ideologico presuppone il ricorso
al codice penale come previsto dal nostro regolamento.